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Introduzione al reclutamento insegnanti
Se oggi un giovane neolaureato aspirasse a diventare insegnante a tempo indeterminato, incontrerebbe non poche difficoltà. Il sistema di reclutamento degli insegnanti, già reso complicato dalla sovrapposizione continua di leggi e riforme negli ultimi trent’anni, è attualmente bloccato. Dal 1999 infatti non sono stati più indetti i concorsi ordinari per l’insegnamento, dal 2007 le graduatorie provinciali permanenti sono diventate graduatorie ad esaurimento (cioè nessuno può più esservi inserito) e da quest’anno l’accesso alle SSIS, le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, è sospeso. Attualmente dunque i laureati che aspirano all’insegnamento non hanno davanti a loro alcuna strada percorribile, e si attende che la situazione venga sbloccata. Una possibile soluzione potrebbe essere quella contenuta nella proposta di legge C. 953 Aprea (“Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”), attualmente in discussione alla VII commissione della Camera dei Deputati. In questa scheda cercheremo dunque di analizzare come funzionava il sistema di reclutamento degli insegnanti prima che si arrivasse all’attuale situazione di stallo, in che modo e in base a quali criteri venivano selezionati e assunti i docenti, e cosa cambierebbe se la proposta di legge Aprea venisse approvata nella forma attuale.
Come si diventa(va) insegnanti
Il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria superiore avviene mediante contratto, che può essere: -a tempo indeterminato (la cosiddetta “nomina in ruolo”); -a tempo determinato (cioè gli incarichi di supplenze annuali o temporanee).
Titoli d’accesso e classi di concorso Il requisito minimo per aspirare all’insegnamento è la laurea specialistica o magistrale o quella vecchio ordinamento (oppure il diploma del Conservatorio Musicale, il diploma di Accademia di Belle Arti o il diploma ISEF per l’educazione fisica). Dopo la laurea è necessario conseguire l’abilitazione all’insegnamento, che può avvenire attraverso concorsi ordinari oppure corsi di altro tipo con degli esami finali. Ogni corso di laurea permette di insegnare delle materie specifiche in determinate scuole, in base alle classi di concorso. La classe di concorso consiste in un insieme di materie che possono essere insegnate da un docente; tutti gli strumenti di reclutamento degli insegnanti (concorsi, graduatorie etc.) sono sempre suddivisi per classi di concorso. Ogni corso di laurea inoltre permette l’accesso a più classi di concorso. Ad esempio, con una laurea specialistica in lettere classiche si può accedere alla classe di concorso 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nelle scuola media), alla, alla 50/A (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), alla 51/A (Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali) e alla 52/A (Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico). In base all’articolo 64 della Legge n. 133/2008, è prevista in futuro una “razionalizzazione” delle classi di concorso, che avverrà accorpando più classi di concorso in una sola per assicurare una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.
I concorsi
...ordinari e il sistema del “doppio canale” Il base al Testo Unico della scuola (DL n. 297/1994, art. 399 e art. 401), modificato dalla Legge n. 124/1999, il 50% dei posti a disposizione veniva assegnato mediante concorsi per titoli ed esami, il restante 50% attingendo alle graduatorie provinciali permanenti, a cui si accedeva mediante concorsi per soli titoli. In pratica con cadenza non regolare (in teoria sarebbe dovuto avvenire ogni 3 anni) veniva indetto un concorso per titoli ed esami, ma non tutti coloro che risultavano vincitori del concorso venivano immessi in ruolo. Il 50% dei posti disponibili era assegnato ai primi in classifica, gli altri, che erano risultati idonei (e quindi automaticamente abilitati) ma per i quali non c’era ancora posto, venivano inseriti nella graduatoria provinciale permanente in base al loro punteggio e da lì in caso “ripescati” successivamente per il restante 50% dei posti. Il punteggio veniva determinato anche in base al servizio già svolto come supplente e ad eventuali altri titoli e specializzazioni. Era questo il cosiddetto “sistema del doppio canale”. I concorsi erano suddivisi per classi di concorso e le prove, scritte e orali, riguardavano le diverse materie, sia dal punto di vista dei contenuti che della didattica. Non era prevista né un’attività di formazione né tirocinio. L’ultimo concorso ordinario fu indetto nel 1999. Da quell’anno vennero indette delle sessioni riservate di esame per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento, che permisero agli aspiranti insegnanti, in mancanza di concorsi, di abilitarsi e di inserirsi nelle graduatorie provinciali permanenti. Gli esami erano preceduti da corsi di massimo 120 ore, tenuti da professori universitari, riguardanti la metodologia e la didattica delle singole discipline.
Le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Superiore (SSIS) Nel 1996, per effetto del D.P.R. n. 470/1996, venne istituita la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, finalizzata alla preparazione professionale degli insegnanti. Si trattava in pratica di corsi della durata di 2 anni organizzati dalle università e suddivisi per classi di concorso. L’esame finale garantiva il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento e la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti. Il corso, la cui iscrizione era subordinata al superamento di una prova di ammissione, prevedeva almeno 700 ore di insegnamento, con almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell’ educazione e 5 insegnamenti semestrali di approfondimento metodologico e didattico. Era inoltre previsto un tirocinio obbligatorio di 300 ore da svolgersi in una scuola, sotto la guida di docenti di ruolo di scuola secondaria. A partire da quest’anno l’accesso alle SSIS, per effetto dell’articolo 64 della legge n. 133/2008, è sospeso a tempo indeterminato.
La situazione attuale
Per nominare dei nuovi docenti si procede dunque così: ogni anno a livello provinciale viene determinato il numero di posti che si liberano a causa del pensionamento e di trasferimenti ad altra provincia. Il 50% dei posti vengono destinati alle richieste di trasferimento da altra provincia e ai passaggi di ruolo (docenti di ruolo che si trasferiscono dalle scuole elementari e medie inferiori alle superiori) e di cattedra; del restante 50%, la metà dei posti viene assegnata ai docenti inseriti in graduatoria in merito al concorso ordinario, l’altra metà viene assegnata in base alle graduatorie provinciali, che nel frattempo, per effetto della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento: questo significa che nessuno più può essere inserito. Gli unici che dunque al momento possono sperare di diventare insegnanti di ruolo, cioè con contratto a tempo indeterminato, sono coloro che già sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Per gli altri, non solo non è più possibile essere inseriti nelle graduatorie, ma non è neanche più possibile ottenere l’abilitazione all’insegnamento, non essendoci più né concorsi ordinari né corsi abilitanti né le SSIS a permetterne il conseguimento. Si attendono dunque dei provvedimenti che riordinino il sistema di reclutamento degli insegnanti e sblocchino questa situazione.
La proposta di legge Aprea L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti verrebbe totalmente rivoluzionato dall’approvazione della proposta di legge C. 927 Aprea, tuttora in discussione presso la VII commissione della Camera dei Deputati. La formazione iniziale dei docenti La formazione specifica all’insegnamento dovrebbe avvenire già all’interno dei corsi di laurea magistrale o di secondo livello, con attenzione all’acquisizione di “competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative”. Sono inclusi anche laboratori e attività di tirocinio presso le scuole.
L’albo regionale Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o di secondo livello e che hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento attraverso un esame di Stato, saranno iscritti in un apposito albo regionale, sulla base del voto conseguito all’esame abilitante. L’anno di applicazione Dopo l’esame di Stato e l’iscrizione all’albo regionale, la proposta di legge prevede un “anno di applicazione”, cioè un anno di pratica da svolgere a scuola come insegnante, sotto la guida di un tutor scelto dal collegio dei docenti, stipulando un “contratto di inserimento formativo al lavoro”. In quest’anno il docente è tenuto a svolgere, altro al normale orario di servizio a scuola, attività formative, coordinate dall’università, riguardanti l’esperienza didattica che sta svolgendo. Alla fine dell’anno scolastico il docente discute una relazione sulle attività svolte davanti ad una commissione di valutazione interna alla scuola, che esprime un giudizio e attribuisce un punteggio. In caso di esito negativo l’anno di applicazione può essere ripetuto una sola volta. Il concorso d’istituto La valutazione positiva dell’anno di applicazione consentirà di partecipare ai concorsi per docenti, banditi dalle singole istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale in base ai posti disponibili.
Se questa proposta di legge venisse dunque approvata, il sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti cambierebbe totalmente. Innanzitutto la formazione specifica all’insegnamento avverrebbe all’interno dei corsi di laurea, mentre prima avveniva con dei corsi specifici (i corsi abilitanti e le SSIS). Inoltre, mentre prima esisteva una graduatoria provinciale che teneva in considerazione numerosi aspetti della carriere del docente, come ad esempio il servizio già svolto e eventuali altri titoli e specializzazioni, in questo modo l’unico modo di diventare insegnanti a tempo indeterminato sarebbe quello di vincere un concorso d’istituto, ma la proposta di legge non chiarisce di che tipo di concorsi si tratti (per titoli ed esami? per soli titoli?) né quali criteri verrebbero utilizzati per la realizzazione della graduatoria.
Riferimenti legislativi - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”: la parte relativa al reclutamento degli insegnanti si trova nella Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, artt. 399-406, modificati dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; - D.P.R. 31 luglio 1996, n. 470, “Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti di Scuola Secondaria”; - Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39: regolamenta le classi di concorso; - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge finanziaria 2007”: il comma 605 dell’art. 1 sancisce la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; - Legge 6 agosto 2008, n. 133: nell’art. 64 è contenuta la norma che sospende l’accesso alle SSIS; - Proposta di legge n. 953 d’iniziativa del deputato Aprea,“Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”: la parte che riguarda i docenti è il Capo III.
Siti e materiali utili www.edscuola.it www.orizzontescuola.it http://www.istruzionepadova.it/risorse/insegnare/Come-si-diventa-insegnanti.pdf
Alessandra Migliara
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