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IL PERMESSO DI SOGGIORNO CHE COS'È
Il permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità dello straniero di soggiornare in Italia; su di esso sono sempre indicati i motivi e la durata del soggiorno. Lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (fotografie e impronte digitali).
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:
* turismo; * lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato; * salute (ricoveri in case di cura e ospedali); * esercizio delle funzioni di ministro del culto; * studio; * ricongiungimento familiare; * asilo politico; * affari; * residenza elettiva; * attività sportiva; * minore età; * salute
QUANTO DURA La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso. La durata non può comunque essere: 1. superiore a 3 mesi, per visite, affari e turismo; 2. superiore ad 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o formazione debitamente certificata (il permesso e' tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali); 3. superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti La durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: 1. per contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi; 2. per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno; 3. per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni. COME SI OTTIENE QUANDO VA RICHIESTO Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8
giorni feriali dall'ingresso in Italia alla Questura della provincia in
cui si trova lo straniero. A seguito della domanda la Questura rilascia una ricevuta della
richiesta, la quale attesta che lo straniero è in attesa di permesso di
soggiorno. Se lo straniero extracomunitario non dichiara la propria presenza in
Italia e non richiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni
dall'ingresso, viene punito con una multa da € 103 a € 250 se non
dichiara la propria presenza in Italia entro 60 giorni dall'ingresso,
può essere espulso (cfr. cap. VII). PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO IL CONTRATTO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Il Contratto di soggiorno deve contenere: 1. la garanzia da parte del datore di lavoro italiano di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2. l'impegno del datore di lavoro a pagare le spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di
accompagnamento alla frontiera se privo dei mezzi di sostentamento. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede lo
straniero. DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare presso lo
Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura) domanda
scritta per il rilascio del permesso di soggiorno in carta da bollo da
euro 10,22 allegando: 1. quattro fotografie formato tessera; 2. una fotocopia del proprio passaporto o di altro documento equivalente; 3. la documentazione attestante i motivi del soggiorno (ad es. il
contratto di lavoro, etc.). Nei casi di soggiorno diversi dal lavoro
subordinato, bisogna allegare la dichiarazione attestante la
disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza. Spetta alla Questura informare il richiedente di eventuali nuovi requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. NOTIZIE UTILI * Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito dalla Questura entro 20 giorni dalla domanda. * Se il permesso di soggiorno è negato, revocato o non convertito
per mancanza dei requisiti previsti, lo straniero può essere espulso.
Contro questi provvedimenti (revoca del permesso di soggiorno, mancato
rinnovo o rilascio) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dal provvedimento. * Con il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, il
Questore concede all'interessato un termine, non superiore a 15 giorni,
per lasciare volontariamente il territorio dello stato. In questo caso
lo straniero, munitosi nel frattempo dei requisiti richiesti, potrà
rientrare in Italia. Se invece si trattiene illegalmente nel territorio
dello stato, viene espulso con accompagnamento alla frontiera e non
potrà rientrare in Italia per 10 anni, a decorrere dalla data di
esecuzione dell'espulsione. * Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per lavoro autonomo; * il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato; * il permesso di soggiorno ottenuto con il ricongiungimento
familiare (per motivi di famiglia) o per ingresso al seguito del
lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro
autonomo; * il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
consente l'esercizio di attività lavorativa subordinata per il limite
massimo di 1040 ore annuali * Il permesso di soggiorno rilasciato può essere revocato quando
vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso nel territorio
dello Stato. * Il licenziamento non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro; chi perde il posto di lavoro
o si dimette può rimanere in Italia ed iscriversi nelle liste di
collocamento per il periodo residuo di durata del permesso di soggiorno
e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi. IL RINNOVO Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui si risiede almeno: * 90 giorni prima della scadenza in caso di permesso per motivi di
lavoro subordinato a tempo indeterminato della durata di 2 anni; * 60 giorni prima in caso di permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 1 anno; * 30 giorni prima in tutti gli altri casi. NOTA BENE Chiunque falsifica o altera un visto di ingresso o reingresso, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, come pure chi falsifica i documenti necessari a ottenere
rilascio di questi documenti, è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità riguarda atti che facciano fede fino a querela di
falso la reclusione è da tre a dieci anni. PERMESSI DI SOGGIORNO PARTICOLARI MINORI STRANIERI Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) agli stranieri presenti
in Italia per ricongiungimento familiare o comunque affidati può essere
rilasciato un permesso di soggiorno a seconda dei casi: * per motivi di studio; * per motivi di accesso al lavoro subordinato o autonomo; * per motivi di salute. Per i minorenni stranieri non affidati è competente il Comitato per i
Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a
decidere di volta in volta se sia loro interesse restare in Italia o
essere rimpatriati nel proprio paese di origine. I minorenni non
affidati possono ottenere il permesso di soggiorno per uno dei motivi
sopra elencati, ma devono trovarsi in Italia da almeno 3 anni e devono
essere stati ammessi, per un periodo di almeno 2 anni, a un progetto di
integrazione sociale e civile di uno degli enti pubblici o privati
iscritti in un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per quanti non si trovino in queste condizioni la decisione
sarà del Comitato per i Minori Stranieri. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Tale permesso viene rilasciato: * allo straniero/a che entra in Italia per ricongiungimento
familiare con un familiare straniero (cfr. di seguito Il
ricongiungimento familiare); * agli stranieri soggiornanti da almeno un anno che si siano
sposati in Italia con un italiano/a o altro cittadino dell'Unione
Europea; Il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo
che dal matrimonio sia nata prole; * al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano. Il Tribunale dei Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza
di uno straniero/a in Italia, anche in deroga alle disposizioni
legislative, qualora ritenga che la presenza del familiare possa
risolvere una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo
psicofisico del minore. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE Allo straniero o alla straniera che si trovi in una situazione di
violenza o grave pericolo o sfruttamento, nel corso di indagini o di
altre operazioni di polizia, il Questore, su proposta del Procuratore
della Repubblica o dei Servizi Sociali degli Enti locali o delle
associazioni iscritte nell‘apposito registro, può rilasciare un
permesso di soggiorno speciale, per consentire all'interessato di
sottrarsi alla violenza e partecipare a un programma di assistenza e
integrazione sociale, le cui modalità di svolgimento sono comunicate al
Sindaco del comune interessato. Questo permesso può anche essere
rilasciato al momento delle dimissioni dal carcere allo straniero che
abbia scontato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante
la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale. Tale permesso dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il
maggior tempo necessario ai motivi di giustizia suddetti e consente
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e lo svolgimento di lavoro
subordinato. Il permesso suddetto può essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio, qualora vi siano le condizioni necessarie.
POLIZZE FIDEJUSSORIE L'ingresso in Italia può essere garantito con polizza fidejussoria
stipulata in Italia. La maggior parte delle compagnie assicurative
stipula polizze di garanzia di questo genere. Le polizze possono essere stipulate per l'ingresso di stranieri per
motivi diversi: turismo, lavoro autonomo o studio presso una agenzia di
assicurazioni o presso la propria banca. Il richiedente l'ingresso in Italia dello straniero deve fornire * documento di identità; * codice fiscale; * ultima busta paga; * cud o mod. 730 o mod. Unico dell'ultimo anno * se è uno straniero deve fornire anche la copia del permesso di soggiorno * se è un lavoratore autonomo, oltre ai documenti sopra indicati,
deve fornire visura camerale, copia del Modello Unico in tutti i casi è
necessario esibire una copia del passaporto dello straniero che si
intende invitare in Italia. Le Ambasciate richiedono anche le spese sanitarie di iscrizione al
servizio sanitario nazionale quantificabili in circa 413,17 euro, che
possono essere inserite nelle spese da coprire con la polizza.
Fonte: http://www.frosinone.org
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