Il permesso di soggiorno

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Scritto da lucia   

IL PERMESSO DI SOGGIORNO
CHE COS'È

Il permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità dello straniero di soggiornare in Italia; su di esso sono sempre indicati i motivi e la durata del soggiorno. Lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (fotografie e impronte digitali).

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:

* turismo;
    * lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato;
    * salute (ricoveri in case di cura e ospedali);
    * esercizio delle funzioni di ministro del culto;
    * studio;
    * ricongiungimento familiare;
    * asilo politico;
    * affari;
    * residenza elettiva;
    * attività sportiva;
    * minore età;
    * salute

QUANTO DURA

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso.

La durata non può comunque essere:

   1. superiore a 3 mesi, per visite, affari e turismo;
   2. superiore ad 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o formazione debitamente certificata (il permesso e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);
   3. superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti

La durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

   1. per contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi;
   2. per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno;
   3. per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni.

 COME SI OTTIENE
QUANDO VA RICHIESTO

Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni feriali dall'ingresso in Italia alla Questura della provincia in cui si trova lo straniero.

A seguito della domanda la Questura rilascia una ricevuta della richiesta, la quale attesta che lo straniero è in attesa di permesso di soggiorno.

Se lo straniero extracomunitario non dichiara la propria presenza in Italia e non richiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, viene punito con una multa da € 103 a € 250 se non dichiara la propria presenza in Italia entro 60 giorni dall'ingresso, può essere espulso (cfr. cap. VII).

 PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno.

Il Contratto di soggiorno deve contenere:

   1. la garanzia da parte del datore di lavoro italiano di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
   2. l'impegno del datore di lavoro a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di accompagnamento alla frontiera se privo dei mezzi di sostentamento.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede lo straniero.
DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura) domanda scritta per il rilascio del permesso di soggiorno in carta da bollo da euro 10,22 allegando:

   1. quattro fotografie formato tessera;
   2. una fotocopia del proprio passaporto o di altro documento equivalente;
   3. la documentazione attestante i motivi del soggiorno (ad es. il contratto di lavoro, etc.). Nei casi di soggiorno diversi dal lavoro subordinato, bisogna allegare la dichiarazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza.

Spetta alla Questura informare il richiedente di eventuali nuovi requisiti per ottenere il permesso di soggiorno.
NOTIZIE UTILI

    * Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito dalla Questura entro 20 giorni dalla domanda.
    * Se il permesso di soggiorno è negato, revocato o non convertito per mancanza dei requisiti previsti, lo straniero può essere espulso. Contro questi provvedimenti (revoca del permesso di soggiorno, mancato rinnovo o rilascio) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dal provvedimento.
    * Con il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, il Questore concede all'interessato un termine, non superiore a 15 giorni, per lasciare volontariamente il territorio dello stato. In questo caso lo straniero, munitosi nel frattempo dei requisiti richiesti, potrà rientrare in Italia. Se invece si trattiene illegalmente nel territorio dello stato, viene espulso con accompagnamento alla frontiera e non potrà rientrare in Italia per 10 anni, a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione.
    * Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per lavoro autonomo;
    * il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato;
    * il permesso di soggiorno ottenuto con il ricongiungimento familiare (per motivi di famiglia) o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo;
    * il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l'esercizio di attività lavorativa subordinata per il limite massimo di 1040 ore annuali
    * Il permesso di soggiorno rilasciato può essere revocato quando vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    * Il licenziamento non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro; chi perde il posto di lavoro o si dimette può rimanere in Italia ed iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo residuo di durata del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

 IL RINNOVO

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui si risiede almeno:

    * 90 giorni prima della scadenza in caso di permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato della durata di 2 anni;
    * 60 giorni prima in caso di permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 1 anno;
    * 30 giorni prima in tutti gli altri casi.

NOTA BENE

Chiunque falsifica o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, come pure chi falsifica i documenti necessari a ottenere rilascio di questi documenti, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità riguarda atti che facciano fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

 PERMESSI DI SOGGIORNO PARTICOLARI
MINORI STRANIERI

Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) agli stranieri presenti in Italia per ricongiungimento familiare o comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno a seconda dei casi:

    * per motivi di studio;
    * per motivi di accesso al lavoro subordinato o autonomo;
    * per motivi di salute.

Per i minorenni stranieri non affidati è competente il Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a decidere di volta in volta se sia loro interesse restare in Italia o essere rimpatriati nel proprio paese di origine. I minorenni non affidati possono ottenere il permesso di soggiorno per uno dei motivi sopra elencati, ma devono trovarsi in Italia da almeno 3 anni e devono essere stati ammessi, per un periodo di almeno 2 anni, a un progetto di integrazione sociale e civile di uno degli enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanti non si trovino in queste condizioni la decisione sarà del Comitato per i Minori Stranieri.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Tale permesso viene rilasciato:

    * allo straniero/a che entra in Italia per ricongiungimento familiare con un familiare straniero (cfr. di seguito Il ricongiungimento familiare);
    * agli stranieri soggiornanti da almeno un anno che si siano sposati in Italia con un italiano/a o altro cittadino dell'Unione Europea; Il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole;
    * al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano.

Il Tribunale dei Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza di uno straniero/a in Italia, anche in deroga alle disposizioni legislative, qualora ritenga che la presenza del familiare possa risolvere una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

Allo straniero o alla straniera che si trovi in una situazione di violenza o grave pericolo o sfruttamento, nel corso di indagini o di altre operazioni di polizia, il Questore, su proposta del Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali degli Enti locali o delle associazioni iscritte nell‘apposito registro, può rilasciare un permesso di soggiorno speciale, per consentire all'interessato di sottrarsi alla violenza e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale, le cui modalità di svolgimento sono comunicate al Sindaco del comune interessato. Questo permesso può anche essere rilasciato al momento delle dimissioni dal carcere allo straniero che abbia scontato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Tale permesso dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior tempo necessario ai motivi di giustizia suddetti e consente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e lo svolgimento di lavoro subordinato.

Il permesso suddetto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora vi siano le condizioni necessarie.


POLIZZE FIDEJUSSORIE

L'ingresso in Italia può essere garantito con polizza fidejussoria stipulata in Italia. La maggior parte delle compagnie assicurative stipula polizze di garanzia di questo genere.

Le polizze possono essere stipulate per l'ingresso di stranieri per motivi diversi: turismo, lavoro autonomo o studio presso una agenzia di assicurazioni o presso la propria banca.

Il richiedente l'ingresso in Italia dello straniero deve fornire

    * documento di identità;
    * codice fiscale;
    * ultima busta paga;
    * cud o mod. 730 o mod. Unico dell'ultimo anno
    * se è uno straniero deve fornire anche la copia del permesso di soggiorno
    * se è un lavoratore autonomo, oltre ai documenti sopra indicati, deve fornire visura camerale, copia del Modello Unico in tutti i casi è necessario esibire una copia del passaporto dello straniero che si intende invitare in Italia.

Le Ambasciate richiedono anche le spese sanitarie di iscrizione al servizio sanitario nazionale quantificabili in circa 413,17 euro, che possono essere inserite nelle spese da coprire con la polizza.

Fonte: http://www.frosinone.org

 

 

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