Equipollenza tra i titoli accademici finali esteri e i corrispondenti titoli accademici finali itali
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Scritto da Rosaria
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I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani
In virtù dell’autonomia riconosciuta alle Università, alle autorità accademiche è data la facoltà di valutare, se i titoli conseguiti all’estero possono avere corrispondenza nel nostro sistema di istruzione superiore.
La domanda deve essere indirizzata al RETTORE di un ATENEO nel cui
Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato
all’estero.
I documenti da allegare sono:
originale del titolo finale di scuola secondaria superiore(o
certificato sostitutivo), che sia valido per l’ammissione
all’università del Paese in cui esso è stato conseguito;
traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a);
dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a),
rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel
Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;
titolo accademico - in originale – di cui si richiede il
riconoscimento, anch’esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in
italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento
universitario il titolo fa riferimento;
certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli
esami sostenuti all’estero per conseguire il titolo accademico
straniero di cui alla lettera d);
traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e);
programmi di studio (su carta intestata dell’università straniera o
avvalorati con timbro della università stessa),di tutte le discipline
incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano;
l’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione
precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o
Consolare italiana in loco;
generalmente, anche 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.
Le autorità accademiche possono:
dichiarare l’equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico
estero con quello corrispondente dell’Università italiana; oppure.
garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la
conseguente necessità per l’interessato di iscriversi ad un anno
intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed,
eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.
L’iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l’emanazione di un
decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico.
Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver luogo anche
in base a specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri
Paesi o convenzioni.
I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto
perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana
competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento
direttamente alla Segreteria dell’Università Italiana prescelta
(termine di presentazione 5 novembre con possibilità di dilazione fino
al 31 dicembre – di ogni anno).
I cittadini Comunitari residenti all’estero e gli Extra Comunitari
residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare
permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di
riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla
Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui
ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la
Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle
richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane
(termine di presentazione il 31 agosto di ogni anno).
Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da
allegare alla domanda e sulle caratteristiche formali sono le autorità
diplomatiche italiane all'estero, e, in Italia, le Segreterie Studenti
o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole università.
Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni straniere il
nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli stranieri
fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE – Direzione
Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale – Ufficio VI – P.le
della Farnesina, 1 – 00194 ROMA –
Per quanto riguarda i cittadini italiani che vogliono ottenere il
riconoscimento del proprio titolo all’estero ovvero, anche soltanto di
un periodo di studi, si consiglia di rivolgersi alla Sezione Culturale
dell’Ambasciata in Italia del paese o dei paesi cui si è interessati.
Fonte: MIUR Università
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