Riforma TFR 2007 e la scelta sulla destinazione |
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| Scritto da ivan | |
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La riforma del tfr in base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, determina che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (tfr) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. La riforma del tfr in base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, determina che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (tfr) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori. Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 Modalità Esplicite Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di: destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; Modalità Tacite, il silenzio assenso Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro: alla forma individuata con accordo aziendale; Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; Tali lavoratori possono: - se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR; In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare. Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v. sopra). Finanziamento dei fondi pensione e l’investimento dei contributi Finanziamento Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante: il TFR futuro; L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito. Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi. Investimento Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all’esecuzione da parte dei creditori del gestore. Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull’osservanza e il rispetto di tali regole. In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria. In altre forme, l’investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali. La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria. È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
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