Assegni e la normativa antiriciclaggio
|
|
|
Scritto da Rosaria
|
|
Dal 30 aprile 2008 sulle richieste in forma libera di assegni bancari, postali, circolari e di vaglia postali o cambiari, verrà applicato un costo maggiore a carico del richiedente di 1,50 euro, per evitare la «clausola di non trasferibilità».
Dal 30 aprile, infatti, solo su richiesta scritta del richiedente si potranno ottenere assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari liberamente trasferibili per importi inferiori a 5mila euro. In quest'ultimo caso, ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Se gli assegni bancari e postali verranno utilizzati per importi pari o superiori a 5mila euro, inoltre, dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Nella circolare 18/E del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) si aggiunge a tutte le altre disposizioni riguardanti l'applicazione dei bolli sui mezzi di pagamento e sui documenti bancari. Continuerà a essere applicata l'imposta sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti. Per gli assegni bancari o postali in forma libera, le banche e le Poste italiane, già titolari dell'autorizzazione a pagare l'imposta in modo virtuale (articolo 15 del Dpr 642/72), potranno avvalersi di questa autorizzazione e delle stesse procedure per il versamento della nuova imposta di bollo. Il primo versamento va effettuato il 30 giugno 2008 e successivamente la scadenza è ogni due mesi. Entro gennaio 2009 va presentata una dichiarazione definitiva contenente la «indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa». Fonte: ilsole24ore.com |
|
Ultimo aggiornamento ( 25 Giu, 2008 at 10:52 AM )
|