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Contributi di lucia   


Con l'entrata in vigore della legge n. 226/2004 relativa alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2005 tutti i posti disponibili per gli arruolamenti dei carabinieri effettivi sono riservati ai volontari in ferma prefissata di uno (VFP1) o di quattro anni (VFP4) delle altre Forze Armate rispettivamente nei limiti del 30% e 70%. Annualmente il Ministero della Difesa pubblica tre concorsi per l'arruolamento di V.F.P1. (ferma di un anno) nell'Esercito, Marina e Aeronautica. Tali concorsi sono suddivisi in più blocchi scaglionati durante l'anno con diverse scadenze per le relative domande.

Per partecipare a tale concorso sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti:

•    essere cittadini italiani;

•    avere il possesso dei diritti civili e politici;

•    essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

•    avere un'età compresa tra il 18° ed il 25° anno d'età;

•    possedere l'idoneità fisica e statura non inferiore per gli uomini a m.1,65, per le donne a m.1,61;

•    essere esenti da condanne per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

•    possedere i requisiti di moralità e condotta incensurabili;

•    devono riportare l'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti;

•    possono essere sia single che sposati.

Coloro che avranno prestato tale servizio militare potranno successivamente partecipare all'apposito concorso che sarà bandito per il reclutamento dei Carabinieri effettivi. Per questo tipo di concorso sarà riservata un'aliquota pari al 30% dei posti disponibili. In alternativa, o qualora non vincano tale concorso, potranno aderire ai concorsi quali VFP4 nelle stesse Forze Armate, con possibilità per i vincitori, una volta conclusa la ferma quadriennale ovvero eventualmente ulteriori due rafferme biennali, di essere immessi nel servizio permanente o partecipare alle selezioni per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia con la riserva del restante 70% dei posti disponibili. Gli interessati a tali arruolamenti potranno reperire maggiori informazioni presso gli U.R.P. di Persomil (tel. 06/47355941), della Marina (N. verde 800/862032), dell'Aeronautica (tel. 06/49866615).


. Reclutamento

Ruoli e gradi del personale. Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri: requisiti per entrare nelle file dell'Arma.

Ruoli e gradi del personale

La forza prevista dalle leggi è attestata, per l'Arma dei Carabinieri, sulle 118.269 unità e il personale e' suddiviso su 4 ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

Ogni ruolo, poi, e' ordinato in gradi gerarchici. Procedendo in ordine decrescente, distinguiamo:

•    per gli ufficiali, generale di corpo d'armata, generale di divisione, generale di brigata, colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e, in fine, sottotenente;

•    per gli ispettori, maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (che possono acquisire la qualifica di luogotenente con le modalità prevista dall'art. 38 ter del D.Lgs. 198/95), maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo;

•    per i sovrintendenti, brigadiere capo, brigadiere e vicebrigadiere;

•    per gli appuntati e carabinieri, appuntato scelto, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

Appuntati e Carabinieri

Funzioni

La dotazione organica ed extraorganica del ruolo appuntati e carabinieri, dal 1° gennaio 2006, si attesterà su 63.402 unità per effetto del completamento del programma di sostituzione degli ausiliari con effettivi e tenendo conto dell'incremento organico con 1.400 unità per il potenziamento del servizio di "Carabiniere di quartiere".

Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Lo stesso, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Reclutamento dei carabinieri

A decorrere dal 1° gennaio 2006 i posti a concorso per l'immissione nel ruolo Appuntati e Carabinieri, sono riservati ai volontari in Ferma Prefissata (VFP) così come previsto dall'art. 16 L. 226/2004.

Requisiti per l'arruolamento

Gli aspiranti agli arruolamenti volontari debbono possedere i seguenti requisiti:

•    cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

•    aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

•    idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio è definitivo;

•    titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

•    stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età;

•    idoneità fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

•    statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n.874;

•    non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

•    non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

•    non essere stati condannati per delitto non colposo;

•    non essere imputati per delitti non colposi ne essere sottoposti a misure di prevenzione;

•    non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

Bando di arruolamento

Dal 2005 i concorsi per carabiniere effettivo sono riservati ai volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) delle F.A. (legge 226/2004).

Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri

Gli arruolati volontari come carabinieri effettivi sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere effettivo, nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 D. Lgs. 198/95, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Ultimo aggiornamento ( 20 Giu, 2008 at 06:47 PM )
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