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Con l'entrata in vigore della legge n. 226/2004 relativa alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2005 tutti i posti disponibili per gli arruolamenti dei carabinieri effettivi sono riservati ai volontari in ferma prefissata di uno (VFP1) o di quattro anni (VFP4) delle altre Forze Armate rispettivamente nei limiti del 30% e 70%. Annualmente il Ministero della Difesa pubblica tre concorsi per l'arruolamento di V.F.P1. (ferma di un anno) nell'Esercito, Marina e Aeronautica. Tali concorsi sono suddivisi in più blocchi scaglionati durante l'anno con diverse scadenze per le relative domande.
Per partecipare a tale concorso sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani;
• avere il possesso dei diritti civili e politici;
• essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
• avere un'età compresa tra il 18° ed il 25° anno d'età;
• possedere l'idoneità fisica e statura non inferiore per gli uomini a m.1,65, per le donne a m.1,61;
• essere esenti da condanne per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
• possedere i requisiti di moralità e condotta incensurabili;
• devono riportare l'esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti;
• possono essere sia single che sposati.
Coloro che avranno prestato tale servizio militare potranno
successivamente partecipare all'apposito concorso che sarà bandito per
il reclutamento dei Carabinieri effettivi. Per questo tipo di concorso
sarà riservata un'aliquota pari al 30% dei posti disponibili. In
alternativa, o qualora non vincano tale concorso, potranno aderire ai
concorsi quali VFP4 nelle stesse Forze Armate, con possibilità per i
vincitori, una volta conclusa la ferma quadriennale ovvero
eventualmente ulteriori due rafferme biennali, di essere immessi nel
servizio permanente o partecipare alle selezioni per l'accesso alle
carriere iniziali delle Forze di Polizia con la riserva del restante
70% dei posti disponibili. Gli interessati a tali arruolamenti potranno
reperire maggiori informazioni presso gli U.R.P. di Persomil (tel.
06/47355941), della Marina (N. verde 800/862032), dell'Aeronautica
(tel. 06/49866615).
. Reclutamento
Ruoli e gradi del personale. Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti,
Appuntati e Carabinieri: requisiti per entrare nelle file dell'Arma.
Ruoli e gradi del personale
La forza prevista dalle leggi è attestata, per l'Arma dei Carabinieri,
sulle 118.269 unità e il personale e' suddiviso su 4 ruoli: ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.
Ogni ruolo, poi, e' ordinato in gradi gerarchici. Procedendo in ordine decrescente, distinguiamo:
• per gli ufficiali, generale di corpo d'armata, generale di
divisione, generale di brigata, colonnello, tenente colonnello,
maggiore, capitano, tenente e, in fine, sottotenente;
• per gli ispettori, maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza (che possono acquisire la qualifica di luogotenente
con le modalità prevista dall'art. 38 ter del D.Lgs. 198/95),
maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo;
• per i sovrintendenti, brigadiere capo, brigadiere e vicebrigadiere;
• per gli appuntati e carabinieri, appuntato scelto, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.
Appuntati e Carabinieri
Funzioni
La dotazione organica ed extraorganica del ruolo appuntati e
carabinieri, dal 1° gennaio 2006, si attesterà su 63.402 unità per
effetto del completamento del programma di sostituzione degli ausiliari
con effettivi e tenendo conto dell'incremento organico con 1.400 unità
per il potenziamento del servizio di "Carabiniere di quartiere".
Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria. Lo stesso, oltre ai compiti di carattere militare
previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il
margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche
possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più
militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale
specifica preparazione professionale posseduta.
Reclutamento dei carabinieri
A decorrere dal 1° gennaio 2006 i posti a concorso per l'immissione nel
ruolo Appuntati e Carabinieri, sono riservati ai volontari in Ferma
Prefissata (VFP) così come previsto dall'art. 16 L. 226/2004.
Requisiti per l'arruolamento
Gli aspiranti agli arruolamenti volontari debbono possedere i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di
età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a
ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
• idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri,
accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il
cui giudizio è definitivo;
• titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
• stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età;
• idoneità fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa
emanato ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380;
• statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2
della legge 13 dicembre 1986, n.874;
• non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
• non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
• non essere stati condannati per delitto non colposo;
• non essere imputati per delitti non colposi ne essere sottoposti a misure di prevenzione;
• non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere
in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2
della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni
raccolte.
Bando di arruolamento
Dal 2005 i concorsi per carabiniere effettivo sono riservati ai
volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) delle F.A. (legge
226/2004).
Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri
Gli arruolati volontari come carabinieri effettivi sono ammessi al
corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo,
previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria
finale.
Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo
carabiniere effettivo, nel limite della vacanze organiche, il coniuge
ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del
personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per
cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali
ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 D. Lgs. 198/95, e non si trovino nelle condizioni
impeditive previste dal medesimo articolo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, al coniuge ed ai
figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del
personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per
cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa
che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature
esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente
alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti
all'atto dell'ammissione al corso.
Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di
cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con
decreto ministeriale. |