DIRITTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA ED AI CONGEDI PER LA FORMAZIONE I lavoratori, occupati o inoccupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. A tale riguardo l'offerta formativa deve essere assicurata da Stato, Regioni ed Enti Locali e deve consentire percorsi personalizzati e certificati riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione è disciplinato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, che ha modificato il Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181. È la condizione di chi non possiede un lavoro e, se certificata, prevede la possibilità di usufruire di servizi finalizzati al reinserimento lavorativo della persona e, in alcuni casi specifici, agevolazioni come, ad esempio, sgravi fiscali per le imprese che assumono, indennità per i lavoratori.
LAVORO A DOMICILIO È lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
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